Tempo un mese (ci sarà infatti da attendere fino al 15 aprile 2016) e il 730 precompilato, al suo secondo anno di vita, sarà disponibile online sul sito dell’Agenzia delle Entrate (precisamente nel “cassetto fiscale” personalizzato cui si accede tramite richiesta di PIN). Come nel 2015, i dati già caricati sul modello dovranno essere verificati ed eventualmente integrati o modificati prima della conferma e del successivo invio. Il contribuente potrà dunque scaricare e spedire autonomamente il modello, assumendosi la piena responsabilità di quanto dichiarato, oppure potrà rivolgersi a un CAF o a un intermediario abilitato per farsi assistere nella compilazione, delegando così la responsabilità al CAF/intermediario stesso. In sintesi sono due le grandi novità che intervengono nel 2016: quella principale, che riguarda l’inclusione nel modello delle spese mediche così come delle spese di istruzione, delle spese funebri e degli interventi di ristrutturazione o risparmio energetico (tutte voci che l’anno scorso erano assenti), e l’altra, non meno significativa, che va invece a toccare le procedure di verifica e rimborso sui modelli 730 precompilati, accentuando di fatto la convenienza di presentare la dichiarazione presso un CAF/intermediario piuttosto che autonomamente. Vediamo allora un punto alla volta.
Spese mediche detraibili
Cominciamo dalle spese detraibili. Sugli importi medici del 2015 i giochi sono ormai chiusi perché il termine entro cui bisognava fare opposizione per non farseli precompilare nel modello 2016 è scaduto il 9 marzo. Quindi, a meno di non aver opposto il rifiuto per questioni di riservatezza, le spese sanitarie sostenute nel 2015 saranno comunque precompilate dall’Agenzia, salvo quelle per i farmaci da banco senza la cosiddetta “ricetta rossa” i cui dati, com’è si è detto nei mesi scorsi, sono andati perduti e andranno quindi integrati. Viceversa c’è ancora tempo fino al 21 marzo per opporre il rifiuto alla precompilazione delle spese universitarie inviando l’apposito modello scaricabile dal sito dell’Agenzia delle Entrate, unitamente alla copia di un documento di identità, all’indirizzo di posta elettronica: opposizioneutilizzospeseuniversitarie@agenziaentrate.it, oppure tramite fax al numero 06-50762273.
Di inedito, rispetto agli anni scorsi, c’è la distinzione – con i rispettivi codici 12 e 13 – tra le spese sostenute per l’università e quelle sostenute per gli altri gradi di istruzione, dalle scuole materne alle superiori, laddove fino al 2015 la detrazione era contrassegnata da un unico codice (il 13) che racchiudeva i soli istituti secondari e le università, con l’esclusione quindi delle scuole d’infanzia e di quelle primarie (non detraibili). Anche per le spese funebri è stata introdotta un’importante novità, vale a dire l’annullamento del vincolo parentale tra il de cuius e la persona o le persone che sostengono la spesa, cosa che in pratica apre le porte della detrazione a chiunque sostenga una spesa funebre, sia esso un amico, un convivente o un conoscente del defunto.
Rimborso immediato con il CAF
Quanto invece alle procedure di verifica e rimborso, l’Agenzia sospenderà, posticipandoli di sei mesi, tutti i rimborsi risultanti dai modelli consegnati in via autonoma che riportino modifiche tali da incidere sulla determinazione del reddito o dell’imposta, mentre se il precompilato verrà consegnato tramite un CAF/intermediario, sarà lo stesso CAF, in ogni caso, a essere destinatario delle verifiche da parte dell’Agenzia, e di conseguenza ciò non comporterà alcuna sospensione sull’erogazione dei rimborsi al contribuente. Volendo essere più specifici, tutti quei modelli 730/2016, consegnati direttamente dal sito dell’Agenzia delle Entrate o con l’ausilio del datore di lavoro, ai quali siano state apportate modifiche che abbiano inciso sul reddito o sull’imposta, verranno sottoposti ai controlli preventivi qualora
- presentassero elementi di incoerenza rispetto ai criteri fissati dall’Agenzia delle Entrate (tali criteri saranno stabiliti con un apposito provvedimento emanato dall’Agenzia).
- riportassero un rimborso superiore a 4.000 euro.
Dal lato CAF, invece, tutto resta identico all’anno scorso. Sarà il CAF, anziché il contribuente, l’unico destinatario dei controlli documentali, e non verranno comunque eseguiti i controlli preventivi sui rimborsi superiori a 4.000 euro. Cosa comporta questo? Comporta che presentando in via autonoma (quindi senza l’ausilio del CAF) una dichiarazione contenente modifiche rispetto all’originale predisposto dall’Agenzia delle Entrate, si potrebbe essere in ogni momento soggetti a controllo; di conseguenza, l’eventuale rimborso risultante dalla dichiarazione verrebbe comunque erogato con sei mesi di ritardo dall’Agenzia stessa anziché in busta paga. In altri termini, non è detto che un rimborso inferiore alla soglia di 4.000 euro sfugga ai controlli preventivi, in quanto potrebbe risultare da una dichiarazione che presenti comunque degli elementi di incoerenza rispetto agli standard fissati dall’Agenzia. A quel punto l’erogazione del rimborso tramite busta paga sarebbe sospesa e verrebbe effettuata, a controlli ultimati, “non oltre il sesto mese successivo al termine previsto per la trasmissione della dichiarazione, ovvero dalla data della trasmissione, se questa è successiva a detto termine”. Ecco perché, con queste premesse, si profila una convenienza ancora maggiore rispetto al 2015 nel presentare la dichiarazione al CAF piuttosto che autonomamente. Se non altro per avere la certezza di non dover aspettare sei mesi l’erogazione del rimborso spettante.
a cura di Caf Acli