L’Inps ha chiarito, con il Messaggio n.20966 del20.12.2013, che il requisito della residenza previsto per le prestazioni d’invalidità civile (pensioni, assegni e indennità agli invalidi civili; pensioni e indennità ai sordomuti e ai ciechi civili) va interpretato in conformità a quanto stabilisce la giurisprudenza in merito all’art. 43 del codice civile.
Il codice infatti prescrive che la residenza sia il luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
Il requisito della residenza deve ritenersi così soddisfatto in caso di dimora effettiva, stabile ed abituale in Italia del soggetto interessato.
L’Inps può quindi verificare l’effettiva dimora dell’interessato in Italia e sospendere la prestazione di invalidità civile in caso risulti la permanenza fuori dal territorio italiano per un periodo superiore a sei mesi.
Gli eventuali accertamenti saranno promossi dall’Inps tramite i Comuni in cui risulta l’iscrizione anagrafica, tramite l’acquisizione di documentazione attestante la permanenza o meno sul territorio italiano (visti d’ingresso o di uscita sul passaporto, dichiarazioni del consolato) o tramite gli uffici dell’autorità di pubblica sicurezza.
Decorso un anno dalla sospensione e verificato il permanere della mancanza del requisito della residenza l’Inps procede alla revoca completa del beneficio.
Dopo la revoca della prestazione l’interessato in possesso dei requisiti previsti potrà comunque presentare una nuova domanda di prestazione.
Fonte Inps