Pensione anticipata: nulla va lasciato al caso

Andare in pensione prima è una delle richieste che maggiormente ci vengono fatte allo sportello tutti i giorni e le soluzioni possibili sono varie. Ciascuno di noi ha una storia lavorativa diversa, è opportuno mettere in ordine tutte le tessere, arrivare ad avere un quadro completo della posizione contributiva e così programmare quanto necessario per ottenere la pensione anticipata.  

Il consiglio è di muoversi per tempo, non attendere l’ultimo minuto: il primo passo è la verifica contributiva per avere certezza di quanto versato.  

Nel 2022 per andare in pensione anticipata sono necessari 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne, e 42 anni e 10 mesi per gli uominiindipendentemente dall’età anagrafica.  

La pensione anticipata è una prestazione previdenziale a domanda e può essere richiesta dai lavoratori dipendenti del settore pubblico, dagli autonomi nonché dai lavoratori del pubblico impiego.  

Per la valutazione della contribuzione versata è necessario tenere presente che: 

  • per il raggiungimento del requisito contributivo dei 41 anni e 10 mesi di contribuzione per le donne e 42 anni e 10 mesi per gli uomini è utile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata; 
  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione prima del 1° gennaio 1996, alcune gestioni a carico delle quali è liquidato il trattamento pensionistico prevedono che almeno 35 anni di contribuzione siano al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti; 
  • per i lavoratori che hanno iniziato a versare la contribuzione dal 1° gennaio 1996, ossia coloro che possono accedere al trattamento pensionistico con il sistema di calcolo contributivo, non è valutabile la contribuzione derivante dalla prosecuzione volontaria, mentre quella accreditata per periodi di lavoro precedenti il raggiungimento del diciottesimo anno di età è moltiplicata per 1,5. 

Per conseguire la pensione anticipata è necessaria la cessazione del rapporto di lavoro dipendente, mentre non è invece richiesta la cessazione dell’attività svolta in qualità di lavoratore autonomo

Fonte: www.patronato.acli.it