Statuto

STATUTO FEDERAZIONE NAZIONALE ANZIANI E PENSIONATI ACLI (FAP-ACLI)
Approvato dal VI Congresso nazionale – Roma 16 – 18 Giugno 2022

Art. 1 – Costituzione e principi

1.1. E’ costituita in ambito nazionale l’Associazione denominata: ”Federazione Nazionale Anziani e Pensionati ACLI (FAP ACLI)”, di seguito indicata come “Associazione nazionale”.
1.2. La Federazione Nazionale Anziani e Pensionati ACLI (FAP ACLI) è un’Associazione nazionale senza fini di lucro, costituita ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 36 e seguenti del Codice civile, ed è espressione dei diritti di libertà associativa e sindacale di cui agli  artt. 17, 18 e 39, I comma, della Costituzione Italiana, nella quale si riconosce.  E’ promossa dalle Associazioni Cristiane Lavoratori Italiani (ACLI) e da Acli Terra associazione professionale agricola, ed è riconosciuta quale Associazione specifica delle ACLI.
1.3.

L’Associazione FAP ACLI fonda sul Messaggio Evangelico, sull’insegnamento della Chiesa e sulla vita cristiana l’impegno morale, sindacale e politico, finalizzato alla promozione della condizione degli anziani e dei pensionati per l’affermazione dei loro diritti e la costruzione di una società che non discrimini le persone anziane, ed assicuri, secondo giustizia, lo sviluppo integrale delle persone in ogni fase della loro vita.

Opera per la cura degli interessi sociali e previdenziali degli anziani e dei pensionati, e per la loro rappresentanza nei confronti di enti ed istituzioni, affinchè siano ad essi assicurate le tutele disposte dalla Carta Costituzionale, e  concretamente perseguiti, nell’evoluzione del modello sociale della Repubblica, obiettivi di equità, giustizia sociale, assistenza e solidarietà .

Condivide e promuove i valori del Movimento Aclista, ai cui principi aderisce come peculiare espressione della propria identità, e a cui  si richiama nel perseguimento di obiettivi di mutualità e sostegno, attuati negli ambiti dell’autonomia giuridica, ordinamentale, organizzativa e patrimoniale dell’Associazione ai suoi vari livelli, e nei rapporti con i distinti soggetti che altresì aderiscono al Movimento Aclista.

1.4. L’Associazione FAP ACLI ha la propria sede nazionale in Roma, in Via Marcora 18/20; opera prevalentemente sul territorio nazionale; può estendere la propria operatività anche in ambito internazionale ed ha una durata indeterminata.
1.5. La denominazione, la sigla ed il marchio ed ogni segno distintivo della FAP ACLI sono di esclusiva proprietà della qui costituita Associazione FAP ACLI, che ne concede l’uso alle Associazioni regolarmente costituite in ambito territoriale secondo le norme del presente Statuto e dei relativi Regolamenti.

Art. 2 – Scopi e Finalità

2.1. FAP ACLI è Associazione specifica statutariamente riconosciuta dalle Acli per promuovere ed organizzare la rappresentanza  sindacale degli anziani e dei pensionati e la tutela dei loro legittimi interessi in campo previdenziale, sanitario e socio-assistenziale.Fap Acli promuove, altresì,  l’azione sociale e il volontariato degli anziani e dei pensionati, coinvolgendo e sostenendo le esperienze maturate sul terreno dei  valori e delle identità del Movimento Aclista e rivolgendosi a tutti coloro che, dentro e fuori il Movimento,  ispirino la propria esistenza ai principi fondamentali cui questo si richiama.Per il perseguimento di tali fini, Fap Acli:
a) promuove e organizza adeguate forme di tutela e rappresentanza sociale e sindacale degli anziani e dei pensionati nei confronti del Parlamento, delle Assemblee elettive e degli organismi pubblici e privati che operano negli ambiti della previdenza ed assistenza pubblica e privata – ivi comprese le forme complementari – della salute, dell’assistenza, della casa, dei servizi sociali e delle attività di tempo libero, allo scopo di favorire, ad ogni livello territoriale, il ruolo e i diritti dei pensionati e delle pensionate, e dei cittadini in età matura,  all’interno del contesto socio-economico in cui essi realizzano la loro esperienza di vita; promuove e realizza azioni e negoziazioni in favore di pensionati, cittadini e lavoratori, anche in accordo o collaborazione con altre organizzazioni sindacali su ambiti di interesse comune;
b) promuove, sostiene ed organizza attività culturali e sociali che favoriscano la presa di coscienza dei diritti di cittadinanza degli anziani e dei pensionati e ne sostengano l’affermazione e la concreta realizzazione;
c) promuove l’autorganizzazione e il volontariato sociale degli anziani e dei pensionati, valorizzando le competenze, le motivazioni e le esperienze da essi acquisite attraverso l’attività professionale e l’impegno sociale;
d) promuove il mantenimento di un ruolo attivo e protagonista dei pensionati e degli anziani nella vita della società per la realizzazione del loro benessere, anche sociale, il miglioramento delle condizioni di vita in ambito personale, sociale, economico e professionale, sviluppando in tal modo nuovi stimoli vitali;
e) promuove iniziative ed attività che mettano in condizione gli anziani e i pensionati di conservare collegamenti culturali e sociali con i lavoratori dei settori produttivi di provenienza, con una specifica attenzione ai cooperatori, ai lavoratori autonomi ed ai dipendenti delle piccole imprese, in considerazione della peculiarità della loro esperienza e degli specifici bisogni che la caratterizzano;
f) promuove l’organizzazione, anche in collaborazione con i Servizi, le Imprese a finalità sociale e le Associazioni specifiche e professionali promosse dalle ACLI, di attività e servizi inerenti: la difesa civica; il patrocinio sociale e previdenziale; l’assistenza domiciliare, sanitaria e infermieristica; l’integrazione culturale e sociale; la formazione permanente; l’educazione alimentare, motoria, sportiva ed ambientale; l’animazione culturale; il turismo sociale; la consulenza fiscale ed assicurativa nonché ogni altra attività rivolta alla assistenza, alla tutela e alla promozione della vita degli anziani e dei pensionati;
g) riconosce il Patronato Acli quale proprio Istituto di patrocinio; conseguentemente lo promuove quale Ente di patrocinio e di assistenza sociale e professionale, e lo sostiene nelle azioni volte a supportare l’attività di tutela e assistenza sociale rivolta ai pensionati e ai lavoratori;
h) promuove altresì, in forza dell’ispirazione di cui all’art. 1 del presente Statuto, Enti, Imprese, Associazioni specifiche e Servizi, comunque promossi dalle Acli, nel rispetto delle disposizioni statutarie delle Acli e favorisce il coordinamento e l’organizzazione di azioni comuni;
i) cura la tutela e la rappresentanza dei pensionati e degli anziani dinanzi agli organi amministrativi e giurisdizionali, nelle competenti sedi, ivi incluse quelle svolte dinanzi alle Commissioni tributarie nonché ad altri organi od organismi con funzione arbitrale e conciliativa, anche mediante accordi e convenzioni con Enti, Organismi ed Associazioni, con il supporto di tecnici, esperti e professionisti convenzionati;
j) promuove e/o aderisce a Confederazioni di pensionati ed anziani per la tutela degli interessi economici, sociali e sindacali degli associati e  sviluppa rapporti d’intesa e di collaborazione con le associazioni o enti che svolgono la loro attività in campi interessanti la platea sociale di riferimento;
k) stipula e sottoscrive accordi interprofessionali di categoria e convenzioni con Istituti assicurativi, di credito e finanziari, potendo entrare a far parte di specifici organismi fideiussori e finanziari, nonché concorrere alla loro costituzione;
l) elabora e/o realizza progetti e programmi di ricerca, sperimentazione, sviluppo, anche in concerto con Enti ed Organismi, sia pubblici che privati, nonché con Imprese, eventualmente anche con il loro supporto economico e professionale;
m) opera direttamente con proprie strutture di servizio e/o avvalendosi dei Servizi, delle Imprese, degli Enti e delle Associazioni specifiche promossi dalle Acli, anche attraverso specifici accordi e convenzioni;
n) stipula, anche mediante il Patronato Acli e/o il Caf ACLI, accordi e convenzioni con le Regioni, anche a Statuto speciale, con le Province, con i Comuni e loro Consorzi, al fine di realizzare servizi e attività comunque connessi con le finalità previste dal presente Statuto;
o) promuove, sostiene e partecipa ad iniziative di supporto, cooperazione e mutualità  che riguardano le Associazioni promotrici, nonché  gli enti e le Associazioni specifiche della Rete Acli;
p) svolge ogni altra attività ed iniziativa che corrisponda gli interessi e alle aspirazioni delle categorie rappresentate nell’ambito dei principi e delle norme stabilite dal presente Statuto, o che consenta comunque di perseguire le finalità istituzionali ed attuare le azioni programmatiche individuate nella norma statutaria.

Art. 3 – Modalità di iscrizione

3.1. Possono aderire alla FAP ACLI i pensionati e le persone che hanno compiuto il 50° anno di età.

L’associazione alla FAP ACLI avviene attraverso l’iscrizione presso una Struttura territoriale provinciale dell’Associazione.

L’adesione a Fap-Acli può avvenire anche con modalità collettive: Fap-Acli realizza il riconoscimento di associazioni, movimenti, gruppi che,  ispirati ai principi dell’Associazione, indirizzati a platee di destinatari anziani e pensionati, operanti in ambiti affini e comunque non discosti da quelli statutari della Fap-Acli, contribuiscono al suo programma generale con propria autonomia organizzativa, ordinamentale, giuridica, patrimoniale e finanziaria. I protocolli e le intese di riconoscimento definiscono i termini dell’accordo che caratterizza, in questi casi, il vincolo associativo, ivi inclusi i diritti di elettorato attivo e passivo e le modalità del loro concreto esercizio.

La quota, o contributo associativo, non è trasmissibile, né rivalutabile e può essere riscossa anche attraverso la sottoscrizione della apposita delega sindacale per la relativa trattenuta e versamento per il tramite degli Istituti Previdenziali eroganti le prestazioni previdenziali all’associato.

3.2. L’iscrizione all’Associazione FAP ACLI dà diritto a partecipare alla vita associativa.  Salvo quanto diversamente disposto dal presente statuto, e tenuto conto delle norme in materia di incompatibilità di cui al successivo articolo 16, è prerogativa dei soci Fap l’esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo. La cessazione della qualità di socio determina la cessazione del diritto all’esercizio delle cariche sociali, secondo le modalità e nei termini stabiliti anche sulla base dei regolamenti integrativi o esplicativi della norma statutaria.
3.3. E’ esclusa ogni limitazione in funzione della temporaneità alla vita associativa.
3.4. Le modalità attraverso cui si attua il tesseramento sono definite in apposito  regolamento, approvato dal Comitato Nazionale e recepito dalle strutture provinciali.

Art. 4 – Struttura organizzativa

4.1.

L’Associazione FAP ACLI opera attraverso le seguenti Strutture territoriali, dotate di distinta autonomia giuridica, organizzativa e patrimoniale salvo quanto diversamente disposto in tema di obblighi uniformi nel presente statuto, negli statuti degli enti territoriali e nei regolamenti dell’Associazione:  Strutture provinciali,  Strutture regionali, Struttura nazionale, nonché, ove istituite, Strutture europee ed internazionali. L’Associazione opera altresì attraverso unità locali di base, giuridicamente annesse alle strutture provinciali, ma dotate di autonoma organizzativa.

La Fap-Acli Nazionale non risponde delle obbligazioni assunte dalle strutture  Regionali, Provinciali  e da altre organizzazioni facenti comunque riferimento alla Fap-Acli, o inserite nell’ambito della Rete aclista. Analogamente ciascuna di queste strutture non risponde delle obbligazioni delle strutture sottostanti o sovra ordinate e di quelle delle altre organizzazioni facenti comunque riferimento alla Fap-Acli o al Movimento Aclista.

4.2.

L’associazione FAP ACLI condivide il principio della parità di genere di cui all’art. 51 della Costituzione e promuove, a tutti i livelli della propria struttura organizzativa, la pari rappresentanza e l’alternanza di genere.

La FAP ACLI si ispirerà alle normative in vigore in tema di parità di genere, e raccomanda la reale applicazione della norma a tutti i livelli.

4.3. L’Associazione può prevedere, tramite Regolamento, modalità organizzative anche di tipo settoriale e produttivo.

Art. 5 – Struttura territoriale provinciale

5.1. Le Strutture provinciali della FAP ACLI nazionale sono le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Segreteria nazionale, che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto e ai Regolamenti dell’Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici, ivi riportati.
5.2. Le Associazioni territoriali provinciali devono essere denominate “Associazione FAP ACLI della Provincia di …………” e sono identificate con la denominazione di “FAP ACLI, Sede provinciale di ………”.
5.3. Le Associazioni provinciali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri si e richiami ai principi ed alle norme dello Statuto della FAP ACLI nazionale e dei relativi Regolamenti approvati e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all’attività degli organi e dei servizi a cui possono accedere liberamente gli associati.
5.4. Ogni Associazione provinciale, facente parte della struttura organizzativa dell’Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria (in ogni caso nei limiti sopra indicati), organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto all’iscrizione dei soci che ne facciano domanda.
5.5.

Le Associazioni provinciali hanno l’obbligo di compilare ogni anno  un Rendiconto economico – finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Segreteria nazionale, unitamente al verbale di seduta dell’organismo che lo ha approvato e alla relazione del Revisore Unico. Gli obblighi amministrativo-contabili sono dettagliati in apposito regolamento amministrativo della Fap-Acli Nazionale e diramati alle strutture territoriali per il relativo recepimento.

5.6. Ogni Associazione provinciale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell’ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionale e regionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti del proprio territorio, concorrendo, con le modalità previste dal presente Statuto, alla politica sindacale generale della FAP ACLI e alla formazione degli organi regionali e nazionali.
5.7. Ogni Associazione provinciale consegnerà al proprio socio la tessera di iscrizione ed adesione emessa secondo le disposizioni dell’Associazione nazionale, sul modello deliberato dalla Segreteria nazionale.
5.8. Tutti i soci, in regola con il pagamento della quota sociale, hanno uguali diritti di elettorato attivo e passivo.
5.9. Gli Organi della Struttura provinciale sono:
– l’Assemblea provinciale;
– Il Comitato provinciale
– la Segreteria provinciale;
– il Segretario provinciale.
– Il Revisore Unico
5.10. L’Assemblea dell’Associazione provinciale istituisce un Comitato al quale delega le proprie funzioni, fatta eccezione per quelle indicate al successivo punto 5.11.Il Comitato provinciale è composto dai  membri elettivi e da due membri designati.

Sono membri elettivi  i componenti eletti dall’Assemblea provinciale in sede congressuale, in  numero variabile da cinque a quindici, a seconda delle specifiche esigenze organizzative ed operative dell’Associazione provinciale.

È membro designato il Rappresentante della Presidenza provinciale delle ACLI.

In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data dell’Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al successivo punto 10.4.

5.11. L’Assemblea della Struttura territoriale provinciale elegge, sulla base del proprio Statuto e degli eventuali Regolamenti i delegati al Congresso regionale e nazionale. L’Assemblea provinciale convocata, di norma ogni quattro anni, per le finalità di cui al paragrafo precedente assume la denominazione di Congresso provinciale.
Il Comitato provinciale elegge il Segretario provinciale e la Segreteria provinciale.
5.12. Partecipa alle riunioni dell’Assemblea provinciale e del Comitato provinciale, con voto deliberativo, un rappresentante della Presidenza provinciale delle A.C.L.I. (membro designato).
5.13. La Segreteria provinciale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Struttura.
E’ composta dal Segretario provinciale, da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti eletti dal Comitato provinciale e dal rappresentante delle Presidenze provinciali delle associazioni A.C.L.I.; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario Provinciale.
5.14.

Il Comitato provinciale nomina un Revisore Unico, iscritto nel registro dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia o  dotato, laddove non iscritto, di comprovata esperienza professionale in materia di controllo e/o tenuta dei conti. I titoli e le esperienze del Revisore sono acquisite agli atti del verbale di nomina. Il Revisore dei Conti opera il controllo contabile della gestione amministrativa ed il controllo di cassa con verifiche periodiche tenute almeno ogni novanta giorni. Redige la relazione sul rendiconto della gestione, da depositarsi presso la sede sociale almeno dieci giorni prima della riunione convocata per la sua approvazione. Nella Relazione il Revisore esprime il parere circa la proposta di approvazione del rendiconto, dando espressamente atto  del giudizio di intelligibilità e attendibilità  del rendiconto, con indicazione specifica dei criteri di redazione che emergono dalla verifica, e del giudizio sulla continuità della gestione;  deduce  in materia di adeguatezza della struttura amministrativa. Delle verifiche effettuate il Revisore redige verbale, da conservarsi presso la sede dell’associazione.  I verbali del revisore possono essere consultati dai soci che ne facciano richiesta i quali, a proprie spese, possono altresì estrarne copia. In caso di  irregolarità gravi riscontrate, il Revisore trasmette il verbale  all’attenzione della Segreteria Nazionale.

5.15. La durata in carica dei componenti la Segreteria provinciale, il Segretario Provinciale ed il Revisore Unico è stabilita dal Comitato provinciale all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data della prima riunione del Comitato provinciale seguente alla riunione dell’Assemblea provinciale in sede congressuale, convocata per le finalità di cui al punto 5.11. L’Assemblea provinciale, il Comitato provinciale, la Segreteria Provinciale ed il Segretario provinciale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti della Struttura provinciale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.Le strutture provinciali in carica da meno di un anno dalla data di convocazione del congresso, rimangono in carica fino alla scadenza naturale del mandato.

Art. 6 – Struttura territoriale regionale

6.1. Sono Strutture regionali dell’Associazione nazionale tutte le Associazioni, preventivamente verificate ed autorizzate dalla Segreteria nazionale, costituite in sede regionale da parte delle Associazioni territoriali provinciali di una stessa regione che abbiano aderito, in via statutaria ovvero con decisione del loro massimo organo deliberante, allo Statuto ed ai Regolamenti dell’Associazione nazionale, con espressa accettazione di tutte le norme in essi inserite, degli scopi e dei principi, anche etici ivi riportati.
6.2. Le Associazioni territoriali regionali devono essere denominate “Associazione FAP ACLI della Regione di …………” e sono identificate con la denominazione di “FAP ACLI, Sede regionale di ……”.
6.3. Le Associazioni regionali devono essere dotate di uno Statuto che si ispiri e si richiami ai principi ed alle regolamentazioni dello Statuto della FAP ACLI nazionale e dei relativi Regolamenti approvati, e che regoli il loro funzionamento in modo democratico, anche con riferimento all’attività degli organi per lo svolgimento delle finalità assegnate in funzione del livello territoriale di cui fanno parte.
6.4. Ogni Associazione regionale, facente parte della struttura organizzativa dell’Associazione nazionale, mantiene la sua autonomia statutaria, organizzativa, gestionale, finanziaria e patrimoniale, con diritto alla partecipazione di quei soci e/o rappresentanti degli stessi che, coerentemente con le previsioni statutarie, in considerazione del livello di articolazione territoriale intermedio nell’ambito dell’Associazione di livello nazionale, siano ammessi a partecipare.
6.5.  Le Associazioni regionali hanno l’obbligo di compilare ogni anno il  Rendiconto economico – finanziario consuntivo, che deve essere inviato alla Segreteria nazionale.
6.6. Ogni Associazione regionale ha completa autonomia di iniziativa e di attività nell’ambito degli orientamenti politici, sindacali e programmatici generali espressi dal Congresso e dal Comitato nazionale, con particolare riguardo alle tematiche rilevanti sul territorio regionale, ed elabora, al riguardo, una politica regionale secondo i principi di cui sopra.
6.7.

Le strutture Regionali assolvono compiti di rappresentanza verso le Istituzioni di pari livello, di coordinamento delle iniziative e delle strategie delle strutture provinciali,  e di raccordo delle stesse con le politiche nazionali, di coordinamento delle iniziative a livello regionale con le strutture di pari livello delle Associazioni promotrici e con le Associazioni della Rete Aclista. Le Strutture Regionali adottano, di intesa con le Strutture provinciali interessate, un regolamento per la distribuzione del tesseramento in zone territoriali distinte.

6.8. Gli Organi della Struttura regionale sono:
– il Congresso regionale;
– il Comitato regionale;
– la Segreteria regionale;
– il Segretario regionale.
– Il Revisore Unico
6.9.

Il Congresso regionale è composto dai Segretari Provinciali e dai delegati espressi dalle Assemblee delle Associazioni territoriali provinciali.

E’ convocato ogni 4 anni, secondo l’apposito Regolamento approvato dal Comitato nazionale. Elegge il Comitato regionale.

La durata in carica dei suoi componenti è stabilita all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso regionale.

Il Comitato regionale elegge il Segretario regionale e la Segreteria regionale . Nomina, altresì,  un Revisore Unico, iscritto nel registro dei Revisori dei Conti tenuto dal Ministero della Giustizia o  dotato, laddove non iscritto, di comprovata esperienza professionale in materia di controllo e/o tenuta dei conti. I titoli e le esperienze del Revisore sono acquisite agli atti del verbale di nomina. Il Revisore dei Conti opera il controllo contabile sulla gestione amministrativa ed il controllo di cassa con verifiche periodiche tenute almeno ogni novanta giorni. Redige la relazione sul rendiconto della gestione, da depositarsi presso la sede sociale almeno dieci giorni prima dell’assemblea convocata per la sua approvazione. Nella relazione il Revisore esprime il parere in ordine alla proposta di approvazione del rendiconto, dando atto espressamente:  del giudizio di intelligibilità e attendibilità  del rendiconto, con specifica indicazione dei criteri di redazione che emergono dalla verifica, e del giudizio sulla continuità della gestione;  deduce, inoltre, sull’ adeguatezza della struttura amministrativa. Delle verifiche effettuate il Revisore redige verbale, da conservarsi presso la sede dell’associazione.  I verbali dei revisori possono essere consultati dai soci che ne facciano richiesta i quali, a proprie spese, possono altresì estrarne copia. In caso di  irregolarità gravi riscontrate, il Revisore trasmette il verbale  all’attenzione della Segreteria Nazionale.

6.10.

Partecipa alle riunioni del Comitato regionale, con voto deliberativo, il membro designato dalla Presidenza regionale delle A.C.L.I..

6.11.

La Segreteria regionale è l’organo esecutivo ed amministrativo della Struttura. E’ composta dal Segretario regionale, da un minimo di due ad un massimo di quattro componenti eletti dal Comitato regionale e dal rappresentante della Presidenza regionale dell’associazione A.C.L.I. (membro designato) ; delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario regionale.

6.12. La durata in carica del Segretario regionale, della Segreteria regionale e del Revisore Unico è stabilita all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso regionale.
6.13. Il Congresso regionale, il Comitato regionale, la Segreteria regionale ed il Segretario regionale operano secondo quanto stabilito nello Statuto e nei Regolamenti della Struttura territoriale e nei relativi Regolamenti approvati dal Comitato nazionale.

Art. 7 – Disposizioni comuni per le Strutture territoriali, provinciali e regionali

7.1.

La costituzione e l’adesione delle Associazioni territoriali, provinciali e regionali, alla FAP ACLI deve essere approvata ed autorizzata dalla Segreteria nazionale. In caso di mancata accettazione della domanda può essere proposto ricorso al Comitato nazionale, che decide in via definitiva.   Fap-Acli promuove la parità di genere  in tutti gli organismi collettivi – Assemblea,  Comitato, Segreteria, Collegio dei Probiviri, Collegio dei Revisori.

7.2. La Segreteria nazionale può deliberare l’esclusione di una Struttura territoriale, regionale o provinciale, nel caso in cui vengano accertati comportamenti o attività in grave contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti.
7.3. Avverso la delibera di esclusione, l’Associazione oggetto del provvedimento, può ricorrere al Comitato nazionale che decide in via definitiva.
7.4. La Segreteria nazionale nomina un Commissario, con conseguente immediata decadenza della Segreteria e del Segretario territoriale, nei casi di:
1. mancata nomina degli Organi statutari nei modi e nei tempi previsti dallo Statuto e dal Regolamento nazionale e/o locale;
2. mancata indizione del Congresso /Assemblea/ Comitato territoriale nei termini previsti dai relativi Statuti e dai Regolamenti;
3.

mancata approvazione da parte della Struttura territoriale, provinciale o regionale, del Rendiconto economico finanziario consuntivo;   mancato invio di copia dello stesso alla Segreteria nazionale; mancata allegazione al rendiconto trasmesso del verbale di approvazione o della relazione del Revisore Unico;

4. reiterati comportamenti del Segretario o delle Segreterie della FAP ACLI territoriale (provinciale o regionale) e/o dei suoi dirigenti che rechino palese nocumento all’immagine ed alla denominazione FAP ACLI, oppure al perseguimento degli scopi dell’Associazione;
5. in generale, quando la Segreteria, provinciale o regionale, venga meno alle sue funzioni o esplichi attività contraria agli indirizzi FAP ACLI; per analoghi motivi la Segreteria nazionale può sciogliere e commissariare i Comitati regionali e i Comitati provinciali.La Segreteria nazionale decide il Commissariamento dell’Associazione territoriale, provinciale o regionale, ai sensi del presente articolo, a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il provvedimento è immediatamente esecutivo.
7.5. Avverso il provvedimento di Commissariamento può essere proposto ricorso, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, al Collegio nazionale dei Probiviri. La presentazione del ricorso sospende il provvedimento fino alla decisione del Collegio.

Art. 8 – Struttura nazionale

8.1. Sono Organi della Struttura nazionale:
– il Congresso nazionale;
– il Comitato nazionale;
– la Segreteria nazionale;
– il Segretario nazionale.
– il Collegio dei Revisori dei Conti;
– il Collegio nazionale dei Probiviri.
8.2.

Il Congresso nazionale definisce le linee di impegno dell’Associazione e decide le politiche ed i progetti di sviluppo e di servizio. Il Congresso:

–          elegge il Comitato nazionale, composto da 25 componenti;

–          elegge il Collegio nazionale dei Probiviri, composto da tre componenti effettivi e due supplenti;

–          approva e modifica le norme dello Statuto, salvo quanto previsto alla lettera j) del successivo art. 8.4

8.3. Le decisioni del Congresso sono prese a maggioranza dei voti validi espressi dai delegati presenti e sono obbligatorie per tutte le Associazioni territoriali aderenti e per tutti gli Organi della FAP ACLI. Fermo restando quanto sopra esposto, con riferimento all’attività del Congresso nazionale in generale, alle sue attribuzioni, alle modalità di convocazione, ai quorum costitutivi e deliberativi, al suo svolgimento ed alle modalità di esercizio del voto, nonché alla modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.
8.4. Il Comitato nazionale è composto con voto deliberativo dai componenti eletti dal Congresso nazionale, dai Segretari regionali FAP ACLI, da un rappresentante della Presidenza nazionale delle ACLI e dal Segretario Generale delle ACLI.
Il Comitato nazionale dirige l’attività della FAP ACLI nell’ambito degli indirizzi e delle scelte programmatiche ed operative decise dal Congresso nazionale, determinando le linee di attuazione ed i successivi approfondimenti; delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Comitato nazionale:
a) è convocato dalla Segreteria nazionale almeno due volte l’anno ed in via straordinaria su richiesta di almeno 1/3 dei suoi componenti con diritto di voto; può autoconvocarsi trascorsi 9 mesi dall’ultima riunione;
b) elegge o revoca il Segretario nazionale;
c) stabilisce il numero dei componenti della Segreteria nazionale e, su proposta del Segretario nazionale, nomina uno o più vice Segretari e gli altri componenti della Segreteria nazionale;
d) può nominare il Direttore della FAP ACLI nazionale;
e) elegge il Collegio dei Revisori dei conti;
f) approva entro il mese di giugno dell’ anno successivo, il Rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione;
g) può istituire eventuali Consulte di categoria o settore;
h) designa i rappresentanti presso Enti ed Organismi nazionali ed internazionali;
i) convoca il Congresso nazionale, sia ordinario che straordinario;
j) approva i Regolamenti di attuazione o di integrazione dello Statuto nazionale e modifica quest’ultimo esclusivamente per adeguarlo alle eventuali prescrizioni di legge e/o fiscali;
k) può incaricare, su proposta del Segretario nazionale, responsabili di progetti, di servizi ed esperti di settore che, se non eletti, partecipano senza diritto di voto e con funzione consultiva;
l) può nominare Commissioni di lavoro;
m) su proposta del Segretario nazionale, ha facoltà di revocare e/o sostituire i membri della Segreteria nazionale e i Vice Segretari.
8.5. Fermo restando quanto sopra esposto, con riferimento all’attività del Comitato nazionale in generale, le sue attribuzioni, le modalità di convocazione, i quorum costitutivi e deliberativi, il suo svolgimento e l’esercizio del voto, nonché le modalità di comunicazione delle relative deliberazioni, avvengono secondo le specifiche disposizioni regolamentari.
8.6. La Segreteria nazionale è l’Organo esecutivo della Associazione Nazionale: attua le linee politiche e i programmi decisi dal Comitato nazionale; dirige la FAP ACLI nazionale in materia organizzativa ed amministrativa, secondo gli orientamenti espressi dal Congresso nazionale e dal Comitato nazionale, e ne è responsabile.
8.7.  La Segreteria nazionale è composta con diritto di voto dal Segretario nazionale, che la convoca e la presiede, da 4 a 6 componenti nominati dal Comitato nazionale, da un rappresentante della Presidenza nazionale delle Acli e dal Segretario Generale delle ACLI. Essa delibera con voto favorevole della maggioranza dei presenti, con la presenza di almeno la metà più uno dei suoi membri effettivi; in caso di parità di voto prevale quello espresso dal Segretario nazionale.
8.8. La Segreteria nazionale:
a) delibera sulle modalità ed i tempi di attuazione delle iniziative politico sindacali;
b) delibera in via preventiva su ogni atto di carattere patrimoniale e/o finanziario sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
c) predispone i Bilanci (o Rendiconti economico-finanziari) preventivi e consuntivi, ordinari e straordinari e li sottopone al Comitato nazionale
d) delibera sui documenti e sulle proposte da sottoporre al Comitato nazionale.
8.9. In relazione all’attività della Segreteria nazionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni, alle modalità di convocazione, alle ipotesi di decadenza, sostituzione e dimissioni di un suo componente si rinvia espressamente alle specifiche disposizioni regolamentari.
8.10. Il Segretario Nazionale:
a) predispone le relazioni politiche e programmatiche generali da presentare agli Organi collegiali nazionali;
b) firma e controfirma gli atti e le dichiarazioni ufficiali. Ha la responsabilità di curare i rapporti con le Strutture territoriali, di dirigere gli Uffici ed i Servizi nazionali;
c) dirige l’attività della Segreteria nazionale e, ove esistenti, delle Commissioni di lavoro, delegando provvisoriamente proprie competenze ai Vice Segretari, che può revocare in ogni tempo;
d) convoca e presiede le riunioni di tutti gli Organi collegiali previsti dal presente Statuto, ad esclusione dei Collegi dei Revisori dei Conti e dei Probiviri;
e)
ha la rappresentanza legale dell’Associazione, a livello nazionale, di fronte a terzi e in giudizio.
In caso di urgenza, di impedimento o di cessazione della carica, subentra nelle sue funzioni il Vice Segretario Vicario.
8.11. Per quanto non stabilito nel presente Statuto, in relazione all’attività del Segretario nazionale in generale, alle modalità di elezione, alle attribuzioni ed ai relativi doveri, alle ipotesi di decadenza, sostituzione, impedimento e dimissioni del medesimo si rinvia espressamente, alle specifiche disposizioni regolamentari.
8.12. Di tutte le riunioni degli Organi direttivi ed esecutivi della FAP ACLI, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale.

Art. 9 - Rappresentanza e poteri

9.1. I Segretari della FAP ACLI, ai vari livelli, rappresentano l’Associazione nei confronti dei terzi per le questioni aventi interesse rispettivamente territoriale, provinciale, regionale e nazionale.
9.2. I Segretari delle Strutture provinciali, regionali e nazionale hanno la rappresentanza legale, anche in giudizio, della FAP ACLI relativamente ai loro rispettivi livelli associativi territoriali.
9.3. Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, è necessaria la firma del Segretario e quella di un altro dirigente a ciò designato, oppure la firma congiunta di due componenti della Segreteria espressamente indicati.
9.4. Le Strutture territoriali provinciali e regionali rispondono direttamente per le obbligazioni assunte ai rispettivi livelli e non impegnano in tale campo i gradi superiori o inferiori. Ciascuna Struttura ha proprie responsabilità decisionali ed amministrative nell’ambito territoriale o ambientale di competenza.

Art. 10 – Patrimonio sociale – Risorse economiche

10.1.

Il Patrimonio della FAP ACLI, ai vari livelli di articolazione territoriale, è costituito da contributi dei soci, da contributi dell’Associazione promotrice, da finanziamenti concessi da Enti ed Organizzazioni pubbliche e private, nazionali o internazionali, e da beni mobili ed immobili gravanti per qualsiasi titolo.

Durante la vita dell’associazione è fatto espresso divieto di distribuire, anche in forma indiretta, proventi, utili o avanzi di gestione, così come   fondi, riserve, capitale,  salvo che la distribuzione non sia prevista dalla legge.

Non rappresentano distribuzione indiretta di utili le azioni a sostegno dei rapporti di mutualità e cooperazione attuate tra i diversi livelli associativi o all’indirizzo di soggetti aderenti al Movimento Aclista, in quanto espressione di indirizzi istituzionali, fatta salva la piena e distinta autonomia giuridica e patrimoniale dell’Associazione.

10.2. L’Associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:
a) eredità, donazioni e legati;
b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubblici o privati, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
c) contributi dell’Unione europea e di Organismi internazionali;
d) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
f) quote sociali e contributi associativi;
g) contributi, erogazioni, anticipazioni dal sistema associativo Fap e dai soggetti della Rete Aclista;
h)  altre entrate compatibili con le finalità sociali.
  L’associazione sostiene uscite economiche e finanziarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali in relazione a:- costi di struttura e di funzionamento;- contributi, erogazioni, anticipazioni verso il sistema associativo Fap e verso i soggetti della Rete Aclista;- altre uscite compatibili con le finalità istituzionali.
10.3. I singoli soci, in caso di recesso, non possono chiedere alla FAP ACLI, a qualsiasi livello, la divisione del fondo comune, né pretendere quota alcuna a nessun titolo.
10.4. In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, delle Strutture territoriali, i beni patrimoniali si trasferiscono all’Associazione nazionale.
In caso di scioglimento, per qualsiasi causa, dell’Associazione FAP ACLI nazionale i beni patrimoniali si trasferiscono alle Associazione nazionale A.C.L.I. promotrice.
Ove anche tale trasferimento non sia possibile, sempre in caso di scioglimento per qualunque causa, è fatto obbligo di devolvere il patrimonio residuo dell’Associazione ad altra Associazione con finalità analoghe, o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’articolo 3, comma 190, della legge 23.12.1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Collegio dei Revisori dei conti

11.1. Il Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, ha il compito di controllare la contabilità e la regolarità della gestione amministrativa, nonché di verificare, dandone attestazione con apposita relazione, il conto consuntivo annuale, esprimendo parere in ordine alla proposta di approvazione del medesimo. Ove previsto dalla norma statutaria e regolamentare, esercita poteri di amministrazione sostitutiva. Il Presidente del Collegio deve essere iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti tenuto presso il ministero competente.
11.2. I membri del Collegio partecipano senza diritto di voto alle riunioni del Congresso nazionale e del Comitato nazionale; possono essere invitati alle riunioni della Segreteria nazionale.
11.3. La durata in carica del Collegio dei Revisori è stabilità all’atto della nomina. In ogni caso il mandato non può superare i quattro anni e scade alla data del successivo Congresso nazionale.

Art. 12 – Garanzie Statutarie

12.1. Il Collegio dei Probiviri
a) è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dal Congresso nazionale tra i soci che non rivestono alcuna carica all’interno degli Organi delle Strutture provinciali, regionali e nazionale e non siano incorsi in sanzioni disciplinari;
b) elegge il Presidente del Collegio tra i propri componenti.
12.2. Per la validità delle decisioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti il Collegio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
12.3. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide entro trenta giorni:
a) sulle controversie insorte tra strutture provinciali e regionali e tra una di queste strutture e gli organi nazionali della FAP ACLI;
b) sulle controversie di cui al successivo punto 12.5;
c) sulle controversie sui provvedimenti di commissariamento di cui all’art. 7.
12.4. Il Collegio nazionale dei Probiviri ha inoltre il compito di:
a) rispondere ai quesiti inerenti l’interpretazione dello Statuto e dei Regolamenti di applicazione;
b) convocare e preparare il Congresso nazionale nell’eventualità che il Comitato nazionale non sia in grado di rieleggere il Segretario nazionale;
c) ratificare i Regolamenti attuativi delle Strutture territoriali sulla base della loro coerenza con lo Statuto
12.5. Sono misure disciplinari:
a) il richiamo;
b) la deplorazione;
c) la sospensione da un mese a due anni, che, per i componenti gli organi, comporta la loro decadenza; la surroga è sospesa fino alla deliberazione definitiva;
d) l’espulsione.
12.6. Il Collegio dei Probiviri, entro dieci giorni, comunica e motiva agli interessati e agli organi denuncianti le decisioni assunte.
12.7. I soci espulsi per violazione allo Statuto, o indegnità, possono essere riammessi solo con giudizio del Collegio dei Probiviri.

Art. 13 – Esercizi sociali e Bilanci

13.1. Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I Rendiconti consuntivi, economico-finanziari, annuali, tenuti secondo i principi della contabilità separata fra eventuale attività commerciale e non, devono essere redatti e sottoposti all’approvazione del Comitato nazionale entro il mese di giugno dell’anno che segue la chiusura dell’esercizio, unitamente alla relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti.
13.2. Gli esercizi sociali aprono al 1 gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno, con eccezione di quelli di inizio e fine gestione, che possono avere durata inferiore ai dodici mesi.   I Rendiconti consuntivi annuali devono essere redatti e sottoposti all’approvazione del Comitato nazionale entro il mese di giugno dell’anno che segue la chiusura dell’esercizio; al rendiconto è allegata la relazione predisposta dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 14 – Risoluzioni delle controversie

14.1. Ogni controversia relativa all’applicazione od interpretazione delle norme statutarie o regolamentari, o comunque connessa al rapporto associativo, che insorga tra singoli tesserati, tra tesserati e Strutture FAP ACLI provinciali o regionali, ovvero tra Strutture provinciali tra di loro, è rimessa, su ricorso di uno dei soggetti interessati, al Collegio nazionale dei Probiviri, che deciderà, mediante lodo, come Organo di giustizia arbitrale rituale.
14.2. Al Collegio nazionale dei Probiviri sono altresì rimesse, in unico grado, le controversie insorte tra le singole Strutture provinciali e la corrispondente Struttura regionale, nonché quelle direttamente insorte tra una di tali Strutture e la FAP -ACLI nazionale.
14.3. Il Collegio nazionale dei Probiviri decide la controversia nel termine di 60 giorni dalla presentazione del ricorso, scaduto inutilmente il quale, il procedimento arbitrale si estingue restando, in tal caso, le parti legittimate a far valere le proprie pretese, domande ed eccezioni dinanzi all’autorità giudiziaria ordinaria.
14.4. Il Collegio arbitrale ha facoltà di regolare lo svolgimento del giudizio nei modi che riterrà più opportuni. Esso deve, tuttavia, garantire il rispetto del contraddittorio tra le parti e, in ogni caso, assegnare alle stesse congrui termini per presentare documenti e memorie, nonché per esporre le loro repliche.
Il lodo pronunciato dal Collegio nazionale dei Probiviri non è impugnabile.

Art. 15 – Modifiche statutarie

15.1. Le proposte di modifiche al presente Statuto devono essere inoltrate dai Comitati provinciali, e dai Comitati regionali al Comitato nazionale entro la data stabilita dal Regolamento del Congresso nazionale.
15.2. Viene espressamente convenuto che, per le modifiche statutarie, le deliberazioni del Congresso sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione la deliberazione è valida quale che sia il numero dei soci presenti.
Restano fermi i poteri del Comitato nazionale per le modifiche statutarie necessarie in caso di adeguamento ad innovazioni legislative e fiscali.

Art. 16 – Incompatibilità

16.1. Le responsabilità di Segretario e di Vice Segretario della FAP ACLI  non possono essere ricoperte per più di due mandati per complessivi otto anni.
16.2. Le cariche di Segretario Nazionale o di Segretario Regionale o Provinciale sono incompatibili:a con lo stesso incarico a livello superiore
a) con lo stesso incarico a livello superiore
b) con il ruolo di sindaco nel capoluogo di provincia, presidente provincia, assessore o presidente regionale
c) con l’incarico di componente, in ambito sindacale, della Segreteria Confederale o di componente di Unioni o Camere Regionali Provinciali e comprensoriali, così come di componente di Segreteria di Federazione allo stesso livello territoriale o al livello superiore
d) con la carica di membro designato dall’associazione promotrice, ACLI
e) con incarico di pari livello negli organismi delle Associazione promotrice Acli
f) con la sussistenza, in capo ai medesimi soggetti incaricati, di rapporti di lavoro subordinato, nell’ambito delle Strutture Fap, ad ogni livello, o delle strutture dell’Associazione promotrice, ACLI
16.3 Il dirigente Fap decade con effetto immediato dalla carica pregressa all’atto della nomina che genera le incompatibilità di cui alle precedenti lettere a), b),c), d), . In tali casi, l’organismo di Segreteria della Struttura interessata si riunisce con urgenza, per prendere e dare atto della situazione di incompatibilità, dichiarare la decadenza ex tunc dagli uffici e porre in essere gli atti di amministrazione conseguenti
16.4 La nomina a Segretario Nazionale, Regionale o Provinciale di soggetto che versi nella situazione di incompatibilità di cui al precedente sub f) è inefficace.
16.5 Le cariche di componente della Segreteria o del Comitato sono incompatibili con la carica di Revisore dei Conti o di membro dei Probiviri. La nomina, in tali casi, è inefficace.
16.6
I parenti fino al 2grado e gli affini entro il 2 grado dei membri di Segreteria non possono essere nominati Revisori dei Conti, né eletti tra i Probiviri. L’eventuale nomina è inefficace.
16.7 Coloro che svolgono attività lavorativa, anche in forma autonoma, a favore dell’Associazione non possono essere nominati Revisori dei Conti o eletti tra i Probiviri. L’eventuale nomina è inefficace.

Art. 17 – Incaricati

17.1. Nella fase costitutiva delle Strutture territoriali, gli Incaricati provinciali e/o regionali sono nominati dalla Segreteria nazionale sentite le corrispondenti Presidenze delle ACLI. Nell’atto di nomina sono stabilite le azioni che gli incaricati devono adottare, i relativi termini e tempi e ogni altra conseguente disposizione.

Art. 18 – Ordinamento Interno e riferimento alla Legge

18.1. L’Ordinamento Interno dell’Associazione si realizza attraverso le disposizioni del presente Statuto e delle norme regolamentari, con funzioni esplicative e/o integrative delle clausole statutarie, approvate  dal Comitato nazionale e dai Comitati regionale e Provinciale, questi ultimi per i rispettivi livelli e purché non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti Nazionali.
Per quanto non espressamente previsto da Statuto e Regolamenti, si rinvia alle norme del codice civile e delle leggi speciali in materia di enti associativi senza fini di lucro.

Art. 19 – Norme Transitorie

19.1 Per quanto concerne la modifica agli artt. 5, 6 e 8, la stessa entrerà in vigore con il prossimo percorso congressuale, in quanto ai livelli territoriali tale membro è stato già nominato, dove previsto, e gli statuti di questi livelli non sono stati adeguati.
È necessario quindi che la Segreteria nazionale per questo mandato sia composta anche dal membro designato dalle Acli Terra.