La legge di stabilità 2016 al comma 287 pone rimedio all’aumento negativo delle pensioni che si sarebbe avuto dal Gennaio 2016, il comma infatti prevede che venga esclusa l’applicazione di un’indicizzazione negativa delle prestazioni previdenziali ed assistenziali: viene disposto, infatti, che la percentuale di adeguamento dei relativi importi, corrispondente alla variazione nei prezzi al consumo accertata dall’Istat, non possa essere inferiore a zero.
L’adeguamento per costo vita del 2015, che è stato inferiore alle previsioni, determina un conguaglio negativo: esso viene rinviato al 2017.