LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111.
Questo è il dispositivo della Sentenza n 174 della Corte Costituzionale che dichiara illeggitittimo quanto stabilito dalla legge di stabilità del 2011 che prevedeva una riduzione della pensione di reversibilità nel caso di matrimonio di un soggetto ultrasettantenne.
La norma prevedeva infatti che la pensione di reversibilità subisse un taglio nel caso di matrimoni con differenza di età superiore ai vent’anni contratti dopo i 70 anni del coniuge più anziano.
Al superstite, secondo la norma bocciata dalla Corte , veniva ridotta del 10% per ogni anno di matrimonio mancante rispetto al numero di dieci (10% se il matrimonio è durato nove anni, 20% se è durato otto anni, ecc.). Unica eccezione prevista , la presenza di figli minorenni, studenti, o inabili.