Per chi ha chiesto la pensione con “Quota 100”, o sta valutando di farlo, è importante sapere cosa succede nel caso si presenti un’occasione di lavoro dipendente o autonomo.
A 62 anni di età può ancora succedere che vengano offerte delle opportunità lavorative, sia come dipendente che come autonomo, ma è importante sapere che la nuova occupazione è incompatibile con il pagamento della pensione.
Se chi percepisce la pensione con “Quota 100” tornasse a lavorare, vedrebbe sospesa temporaneamente l’erogazione della misura previdenziale: per legge tale incumulabilità perdura fino al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.
Si parla di “sospensione” non di revoca della pensione anticipata: pertanto, in presenza di attività lavorativa discontinua, la situazione può cambiare di anno in anno, a seconda se si è lavorato oppure no.
L’incumulabilità non prevede eccezioni né per il reddito e né per la tipologia di attività lavorativa esercitata, salvo per attività di lavoro autonomo “occasionale”, con un reddito prodotto inferiore ai 5.000 euro annui.
Per lavoratore autonomo occasionale si intende “colui il quale si obbliga a compiere verso un corrispettivo un’opera o servizio, con lavoro prevalentemente proprio, senza vincolo di subordinazione e senza coordinamento del committente; e che l’esercizio dell’attività deve essere del tutto occasionale, senza i requisiti dell’abitualità e professionalità” (art. 2222 Cod. Civ.).
Naturalmente il titolare della pensione deve comunicare obbligatoriamente all’INPS l’inizio di qualsivoglia attività lavorativa e, per quella occasionale, dichiarare anche il reddito presunto che ne potrebbe derivare.
Fonte: www.patronato.acli.it