La Legge di Bilancio ha istituito la nuova “pensione anticipata flessibile”, denominata anche “Quota 103”, che ha sostituito la precedente pensione anticipata Quota 102.
Si tratta di un nuovo canale di accesso alla pensione anticipata, oltre a quello ordinario, che si perfeziona sulla base di due requisiti minimi: un’anzianità contributiva di 41 anni di contributi ed un’età anagrafica pari ad almeno 62 anni, la cui somma dà appunto il valore 103.
Analogamente a quanto previsto per Quota 100 e Quota 102, il diritto alla pensione Quota 103 conseguito entro il 31 dicembre 2023, potrà essere esercitato anche in data successiva.
I beneficiari di Quota 103
Destinatari della nuova misura di anticipo pensionistico sono tutti i lavoratori del settore privato e pubblico, compresi i lavoratori autonomi e gli iscritti alla Gestione Separata Inps. Quota 103 non trova, invece, applicazione nei confronti del personale militare delle Forze Armate, delle Forze di Polizia e di polizia penitenziaria, del personale operativo del Corpo dei Vigili del Fuoco e della Guardia di Finanza, nonché dei Liberi professionisti iscritti alle rispettive Casse di riferimento.
Il meccanismo delle finestre
Le pensioni Quota 103 prevedono, inoltre, il meccanismo delle finestre pensionistiche, vale a dire un regime di decorrenza pensionistica differita rispetto alla data di maturazione dei requisiti.
Il sistema della “finestra mobile” risulta differenziato a seconda della natura giuridica privata o pubblica del datore di lavoro di ultima iscrizione.
I lavoratori del settore privato possono accedere a pensione tramite Quota 103 dopo 3 mesi dalla data di maturazione dei relativi requisiti, con prima decorrenza utile dal 1° aprile 2023 per coloro i quali risultano già in possesso dei requisiti al 31 dicembre 2022.
Diversamente per i dipendenti del settore pubblico la decorrenza è fissata dopo 6 mesi dalla maturazione dei requisiti richiesti, con prima decorrenza utile dal 1° agosto 2023 per diritti maturati entro il 31 dicembre 2022.
Fanno eccezione i dipendenti del comparto Scuola statale e dell’AFAM per i quali continua a trovare applicazione la finestra unica fissata rispettivamente al 1° settembre 2023 e al 1° novembre 2023.
Limite importo lordo
ll nuovo trattamento viene riconosciuto nei limiti di un importo lordo mensile non superiore a 5 volte il trattamento minimo Inps (€ 2.818,7). Questo tetto massimo mensile opera fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (attualmente fissato a 67 anni di età).
Cumulo lavoro
Come già previsto per la pensione Quota 100 e Quota 102, anche la pensione anticipata Quota 103 non è cumulabile con redditi da lavoro dipendente o autonomo, fino al raggiungimento dell’età per l’accesso alla pensione di vecchiaia. Rimangono però cumulabili i redditi derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite annuo di 5.000 euro lordi complessivi.
Fonte: www.patronato.acli.it