È arrivato il primo dei due appuntamenti annuali con le tasse sulla casa. Il 16 giugno scade infatti il termine ultimo per pagare l’acconto di IMU e TASI. Da quest’anno però, grazie alle nuove regole introdotte dalla legge di Stabilità 2016, molti di coloro che fino all’anno scorso versavano la Tassa sui servizi indivisibili, sono esonerati dal pagamento per quanto riguarda l’abitazione principale, le sue pertinenze e gli immobili assimilati. Ma non solo, perché la Finanziaria entrata in vigore il 1°gennaio 2016 prevede anche che i Comuni non abbiano la possibilità di innalzare le aliquote stabilite allo scopo di aumentare il gettito, svuotando il portafogli di chi, nonostante le novità, è costretto a pagare.
Non cambia invece la modalità di pagamento: l’acconto sarà pari al 50% dell’importo complessivo. Le aliquote e le detrazioni da utilizzare saranno quelle dell’anno precedente, a meno che i comuni non abbiano approvato nuove delibere entro lo scorso 30 aprile.
Abitazioni principali
Nell’anno d’imposta 2016 sono escluse dalla TASI le unità immobiliari destinate ad abitazione principale del possessore nonché dell’utilizzatore e del suo nucleo familiare, escluse quelle appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.In caso di immobile in locazione non è più dovuta la TASI dagli occupanti/inquilini se l’unità immobiliare è da loro destinata ad abitazione principale. Relativamente all’IMU nulla è cambiato, dunque per le abitazioni di lusso (cat. A/1, A/8 e A/9), continua ad applicarsi con la detrazione di 200 euro.
Comodato d’uso gratuito a parenti di primo grado
Dal 2016 gli immobili concessi a titolo di comodato gratuito ad un parente di primo grado in linea retta non possono più essere assimilati all’abitazione principale. Queste unità immobiliari sono ora soggette ad aliquota ordinaria, o ad aliquota agevolata deliberata dall’ente per tale casistica, salvo che non vengano rispettate le condizioni previste per il nuovo comodato, che però non prevede più l’assimilazione ma solamente una riduzione al 50% della base imponibile.
Immobili locati a canone concordato
Le aliquote IMU e TASI stabilite dal Comune sono ridotte al 75% per gli immobili locati a canone concordato. Il testo della Legge di Stabilità 2016 permette di considerare interessate tre tipologie di contratti di locazione a questo sgravio:
· I contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo;
· I contratti per studenti universitari, di durata da 6 mesi a 3 anni;
· I contratti transitori (di durata da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).
Terreni agricoli
Dal 2016 per determinare l’esenzione dall’ IMU prevista per i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina si applicano i criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14.6.’93. Sono, inoltre, esenti dall’IMU i terreni agricoli:
· Posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
· Ubicati nei comuni delle isole minori;
· Immutabilmente destinati all’agricoltura, alla silvicoltura e all’allevamento di animali con proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Cooperative edilizie
Sono escluse dall’IMU le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari anche se destinate a studenti universitari soci assegnatari, in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.
Immobili Merce
Con il comma 14 lettera c della Legge di Stabilità 2016 viene imposta per legge la TASI con aliquota all’1 per mille sui fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. Il Comune ha pero’ la facoltà di portarla al 2,5 permille o di diminuirla fino all’azzeramento.