La Legge di Bilancio 2024 ha confermato la possibilità di accedere alla pensione anticipata “contributiva” con importanti modifiche.
La pensione anticipata “contributiva” può essere richiesta da chi ha iniziato a lavorare e versare i contributi previdenziali da dipendente, autonomo, o nella “gestione separata”, per la prima volta dopo il 31 dicembre 1995.
Requisiti per il diritto
I requisiti sono i seguenti:
- Requisito anagrafico: 64 anni di età (questo requisito potrà vedere degli incrementi nei prossimi anni per i parametri di aspettativa di vita).
- Requisito contributivo: almeno 20 anni di contributi. La novità 2024 è che anche questo requisito potrà essere incrementato in base all’aspettativa di vita.
- Importo minimo: altro requisito è che l’importo della pensione anticipata “contributiva” deve essere nella “soglia” minima di almeno a 3 volte l’importo dell’Assegno Sociale vigente nel 2024, cioè 1.603,23 euro lordi. Attenzione: nel 2023, la “soglia” minima era invece pari a 2,8 volte l’Assegno Sociale cioè, nel 2024, questo importo è di euro 1.485,15 euro, rimasto valido solo per le donne con un figlio. Per le donne con due o più figli, la predetta soglia si abbassa ancora a 2,6 volte l’importo dell’Assegno Sociale 2024, pari a 1.379,07 euro mensili.
Altre informazioni importanti in merito alla pensione “contributiva” anticipata
- Importo massimo: altra novità della Legge di Bilancio 2024 è l’introduzione di un tetto massimo dell’importo di pensione (fino al 2023 non era previsto un tetto massimo) pari a 5 volte l’importo delle pensioni integrate al minimo, pari a 2.993,05 euro mensili lordi per l’anno 2024. Per chi avesse maturato un importo superiore al tetto massimo, questo taglio resterà fino al momento del diritto alla pensione di vecchiaia, all’età di 67 anni.
- Decorrenza della pensione: fino al 2023, la decorrenza della pensione anticipata “contributiva” era dal primo giorno del mese successivo al raggiungimento dei requisiti. La Legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche per questo tipo di pensionamento il meccanismo delle “finestre”, fissando la decorrenza a 3 mesi successivi alla maturazione del diritto.
Fonte: www.patronato.acli.it