Le tasse locali : spiegazioni e scadenze

IMU

Ai fini IMU la L. n. 147/2013 fa salva la disciplina di cui all’art. 1, comma 13, del Decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214, all’art. 2, comma 2, del Decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013 n. 124.

SOGGETTI PASSIVI

Proprietari di immobili; titolari di diritti reali di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili, anche se non residenti nel territorio dello Stato o se non hanno ivi la sede legale o amministrativa o non vi esercitino l’attività.

Nel caso di concessione di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario. Per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

OGGETTI D’IMPOSTA

Fabbricati, aree fabbricabili e terreni, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa.

ABITAZIONE PRINCIPALE

Ad esclusione di quella classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, non è soggetta ad IMU.
Per abitazione principale si intende l’immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l’abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
Per nucleo familiare si intende i coniugi non legalmente separati ed eventuali altre persone a carico.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all’unità ad uso abitativo.

TARI
La TARI, sostituisce la TARES, prevista per la copertura dei costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti e dei costi dei servizi indivisibili, ed è istituita con la L. n. 147/2013 allo scopo di prevedere la copertura integrale dei soli costi per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti..

 

SOGGETTI PASSIVI E OGGETTO D’IMPOSTA
Chiunque possegga o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all’art, 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in va esclusiva. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell’anno nel quale sussiste l’occupazione e detenzione dei locali.

TASI

E’ il tributo istituito e disciplinato dalla L. n. 147/2013, a copertura dei costi sostenuti per i servizi indivisibili specificatamente e analiticamente individuati dal Comune.

SOGGETTI PASSIVI E OGGETTI D’IMPOSTA
Il comma 669 della L. n. 147/2013 come modificato dall’art. 2 del D.L. n. 16/2014 in attesa di conversione dispone che “Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’IMU, ad eccezione in ogni caso dei terreni agricoli”.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria

 IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

Dal 1° gennaio 2014 è in vigore l’imposta unica comunale (IUC) che si compone dell’imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell’utilizzatore dell’immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell’utilizzatore. La disciplina della IUC è contenuta nella legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l’anno 2014)

In attesa delle norme che dovranno prevedere il rivio del pagamento della Tasi , ecco lo  scadenziario delle tasse locali in base alle dichiarazioni dei rappresentanti del Governo:

Tari

Scadenza determinata dalle singole delibere comunali. Le scadenze non devono coincidere con il pagamento della Tasi:

entro il 16 giugno

– acconto TASI  nei Comuni con delibera IUC entro il 23 maggio

– acconto IMU

entro il 16 ottobre

– acconto TASI su seconde case, capannoni, negozi e uffici nei Comuni senza delibera entro il 23 maggio.

16 dicembre

– saldo TASI-IMU per tutti gli immobili.

 

Ricordiamo che:

* riguardo alle abitazioni principali, nei Comuni senza delibera, l’art. 1, comma 1 della legge 68/2014 prevede che la TASI si paghi per intero entro il 16 dicembre, insieme al saldo IMU;

* con riferimento al versamento dell’IMU:

– la prima rata deve essere corrisposta sulla base dell’aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell’anno precedente;

– la seconda rata, a saldo dell’imposta dovuta per l’intero anno, con eventuale conguaglio, deve essere versata sulla base degli atti pubblicati alla data del 28 ottobre di ciascun anno di imposta; in caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicheranno gli atti adottati per l’anno precedente.