Le lavoratrici che intendono esercitare l’opzione donna la cui finestra di decorrenza si sia aperta entro il 31 dicembre 2015 possono farlo in qualsiasi momento successivo a tale data purchè abbiano risolto il rapporto di lavoro dipendente. Lo comunica l’Inps in risposta ad un quesito posto dai Patronati del Ce.Pa. (Patronato Acli, Inas, Inca, Ital), indicando che anche nei confronti di queste lavoratrici si può invocare il principio della cristallizzazione del diritto a pensione previsto per la generalità dei lavoratori.
Pertanto le lavoratrici che intendono usufruire del regime sperimentale, con “finestra di accesso” aperta entro il 31 dicembre 2015, possono scegliere di andare in pensione in qualsiasi momento successivo, previa presentazione della relativa domanda e della cessazione del rapporto di lavoro dipendente. Ad esempio, una lavoratrice dipendente del settore privato che ha perfezionato i requisiti anagrafici e contributivi richiesti (57 anni e tre mesi di età e 35 anni di contribuzione) nel mese di novembre 2014, con conseguente apertura della “finestra” dal 1° dicembre 2015, può avvalersi di questa facoltà ed accedere al trattamento pensionistico anche successivamente a tale data, ad esempio il 1° maggio 2016 purchè cessi il rapporto di lavoro entro tale data.
Si tratta di una precisazione importante in quanto consente alle lavoratrici che sono in possesso di tutti i requisiti per accedere al regime sperimentale di poter continuare a restare sul posto di lavoro anche oltre il 2015 senza perciò perdere il diritto all’uscita anticipata.
Per una consulenza personalizzata ci si può rivolgere alle sedi del Patronato Acli reperibili su www.patronato.acli.it