Pensione di reversibilità e pensione indiretta: differenze e requisiti

Un lutto in famiglia, oltre all’immediato dolore per tutti i componenti, provoca, in seconda battuta, anche disorientamento e preoccupazione se il familiare scomparso contribuiva all’economia familiare. In questi casi è importante conoscere le prestazioni alle quali sia ha diritto dal punto di vista previdenziale. 

Le tipologie di pensione a favore dei familiari eredi 

Iniziamo intanto a definire la terminologia delle prestazioni che spesso sono sconosciute alla maggior parte delle persone e possono creare incomprensione con chi fornisce assistenza e consulenza per la presentazione delle domande. Il termine “pensione ai superstiti” prevede due tipologie alternative di pensioni. 

– La pensione “indiretta” è la prestazione pensionistica erogata ai familiari in seguito al decesso di una persona assicurata previdenzialmente e non ancora pensionata. 

– La pensione di “reversibilità” è invece la prestazione pensionistica erogata ai familiari nel caso in cui la persona deceduta era già in pensione, trattamento che viene trasformato ed erogato ad altre persone rispetto alla prestazione originaria del soggetto defunto.  

È importante anche sapere il significato di altri due termini, usati non solo in previdenza ma anche nel campo delle successioni e del diritto privato, che sono sinonimi del termine “deceduto” e dei quali forse non vi siete mai osati a chiederne il significato:  

  • Il termine latino “de cuius” dalla locuzione “is de cuius hereditate agitur” che in sostanza significa “colui della cui eredità si tratta”. 
  • Il termine giuridico “dante causa” riferito al soggetto che trasmette il diritto a qualcosa. 

Requisiti della persona deceduta per il diritto alle pensioni ai superstiti 

Se la persona deceduta era già in pensione, non ci sono requisiti da valutare in quanto, essendo già maturati, hanno prodotto la prestazione pensionistica erogata. 

Se la persona deceduta era “assicurata” cioè non pensionata, i requisiti da verificare sono diversi e, a seconda delle situazioni, producono prestazioni anch’esse diverse:

  • Requisito assicurativo del defunto non pensionato: almeno 15 anni di contributi previdenziali al momento del decesso, anche non continuativi, oppure almeno 5 anni di contributi accreditati complessivamente dei quali almeno 3 anni versati nel quinquennio procedente alla data del decesso. Nel caso in cui questi requisiti alternativi non risultano perfezionati è prevista una prestazione “una tantum”, l’ “Indennità di morte”.

Fonte: www.patronato.acli.it