La Legge di Bilancio 2023 ha disposto la proroga della possibilità di accedere anticipatamente alla pensione con Opzione Donna e ha istituito la “Pensione anticipata flessibile” Quota 103. A fronte di queste nuove disposizioni il Ministero dell’Istruzione ha riaperto fino al 28 febbraio 2023 la procedura per le domande di cessazione dal servizio con effetto dal 1° settembre 2023.
La nuova scadenza per la presentazione delle richieste di cessazione dal servizio
Innanzitutto bisogna precisare che la nuova scadenza riguarda esclusivamente il personale del comparto scuola che intende avvalersi del pensionamento anticipato con le due modalità disposte dalla Legge di Bilancio 2023, Opzione Donna e Quota 103. Le richieste di cessazione dovranno essere presentare tramite la procedura POLIS, appositamente riaperta per queste finalità, dal 1° al 28 febbraio 2023.
I requisiti per l’accesso al pensionamento anticipato con Opzione Donna 2023 e Quota 103
OPZIONE DONNA
Requisiti anagrafici: 60 anni di età al 31 dicembre 2022
Requisiti contributivi: almeno 35 anni di anzianità contributiva al 31 dicembre 2022
Il requisito anagrafico dell’età è ridotto di un anno per ogni figlio nel limite massimo di due anni: 60 anni di età quindi in assenza di figli, 59 anni in presenza di almeno 1 figlio, 58 anni in presenza di almeno 2 figli.
Per accedere al pensionamento bisogna far valere inoltre anche una delle seguenti condizioni:
- Caregiver, cioè lavoratrici che alla data di richiesta della pensione assistono da almeno 6 mesi il coniuge o un parente di primo grado convivente al quale sia stato riconosciuto lo stato di handicap grave ai sensi dell’art. 3, comma 3 della Legge 104/1992, oppure un parente o un affine di secondo grado, sempre convivente e con handicap grave, i cui genitori o il coniuge abbiano più di 70 anni o siano in uno stato invalidante o siano deceduti.
- Invalide civili con una percentuale riconosciuta pari o superiore al 74 %.
QUOTA 103
Requisiti anagrafici: 62 anni di età entro il 31 dicembre 2023
Requisiti contributivi: almeno 41 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2023
La pensione sarà liquidata in misura lorda non superiore a cinque volte il trattamento minimo per il 2023 (massimo euro 2.818,70 lordi mensili), e questo sbarramento è operativo sino al compimento dell’età per la pensione di vecchiaia (67 anni per il biennio 2023/2024), raggiunta la quale verrà messo in pagamento l’intero importo della pensione.
Fonte: www.patronato.acli.it