L’ Inps con circolare 74 del 10 Aprile 2015 illustra l’applicazione di due norme inserite nella legge di Stabilità 2015
Nella legge di stabilità 2015 era previsto che l’ Importo massimo complessivo del trattamento pensionistico nel sistema misto non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l’applicazione delle regole di calcolo vigenti prima della data di entrata in vigore del decreto legge n. 201 del 2011.
In pratica non è possibile che nel calcolo della pensione con dei periodi con il sistema contributivo , quella dopo il gennaio 2012, produca un vantaggio rispetto al calcolo precedente con il sistema retributivo.
L’Inps con questa circolare illustra la normativa e le modalità operative alle quali le proprie sedi si devono attenere per effettura il ricalcolo delle pensioni in essere ,ovviamente che hanno una decorrenza successiva al 1.1. 2012, per pensioni in essere si intendono anche quelle già liquidate e in pagamento.
Nella stessa circolare l’Inps illustra un altro aspetto previsto dalla legge di stabilità , la riduzione percentuale della pensione anticipata (la vecchia pensione di anzianità) prevista per i soggetti con età inferiore a 62 anni fino al 2017.
L’inps chiarisce e offre l’interpretazione corretta per quali sono i requisiti per non incorrere nella “penalizzazione”