L’inps con circolare n.ro 10 del 23 Gennaio ritorna sulle modifiche legislative intervenute per semplificare l’iter della concessione di benefici spettanti a persone alle quali è stato riconosciuta l’invalidità.
Nella circolare nella premessa l’Inps ricorda che:
La norma, novellando il previgente sistema, ha quindi come obiettivo primario la semplificazione degli adempimenti sanitari e amministrativi relativi alla concessione dei benefici spettanti ai cittadini in possesso di verbali con rivedibilità e consente di superare, anche alla luce della prevista conservazione di tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura (almeno fino alle risultanze della visita di revisione), l’attuale sistema dell’eventuale doppia visita.
La novella legislativa, infatti, rende finalmente possibile una gestione unitaria delle visite di revisione e del relativo iter di verifica, permettendo all’Istituto, già preposto all’accertamento definitivo della sussistenza dei requisiti sanitari per il diritto ai benefici a titolo di invalidità civile, cecità civile, sordità, handicap e disabilità (art. 20, comma 1, legge 3 agosto 2009, n. 102), di effettuare anche l’accertamento sanitario per le eventuali visite di revisione previste all’atto del giudizio sanitario definitivo emesso dall’Istituto stesso.
Inoltre nella circolare si ricorda che le visite di revisione effettuate dall’Istituto non sono solo volte ad accertare il permanere dello stato di invalidità, ma nel caso , possono anche riconoscere l’aggravamento dello stato di invalidità.
L’Inps illustra infine la diversità di comportamento, per la concessione della pensione o assegno di Invalidità Civile, per i minorenni, al compimento del 18 ^ anno di età già titolari di Indennità di accompagnamento o Indennità di frequenza.