Il 19 Marzo è stato approvato dalla Commissione Finanze del Senato in sede deliberante il Disegno di legge che modifica parzialmente la legge in vigore dal 2005 che permette il prestito vitalizio agli anziani.
Il disegno di legge approvato in via definitiva dalla Commissione Finanze il 19 Marzo scorso è costituito da un unico articolo, e modifica la disciplina del prestito vitalizio ipotecario, fino ad adesso disciplinato dall’articolo 11-quaterdecies, comma 12, del decreto-legge n. 203 del 2005.
In particolare, si intende rendere tale istituto una forma di finanziamento alternativa ai canali tradizionali, concretamente praticabile, consentendo così al proprietario di un immobile – di età superiore a 60 anni – di convertire parte del valore del bene in contanti, per soddisfare esigenze di liquidità, senza che lo stesso proprietario sia tenuto a lasciare la proprietà residenziale (che viene comunque posta a garanzia del finanziamento).
Si intende consentire alle parti di concordare modalità di rimborso graduale di interessi e spese, anziché corrisponderle contestualmente alla scadenza del finanziamento. Inoltre, il testo approvato lascia agli eredi del beneficiario (nel caso il proprietario non decida di rimborsare anticipatamente il finanziamento), la scelta tra l’estinzione del debito nei confronti dalla banca, la vendita dell’immobile ipotecato oppure, in ultima ipotesi, l’affidamento della vendita alla banca mutuataria per rimborsare il credito.
Rispetto agli schemi della cosiddetta nuda proprietà – che hanno finalità analoghe – il prestito ipotecario vitalizio offrirebbe al mutuatario il vantaggio di non perdere la proprietà dell’immobile e, pertanto, di non precludere la possibilità per gli eredi di recuperare l’immobile dato in garanzia, lasciando a questi ultimi la scelta di rimborsare il credito della banca ed estinguere la relativa ipoteca. Scopo dell’istituto, così modificato, è di smobilizzare il valore della proprietà fondiaria e può rispondere al soddisfacimento di esigenze diverse da parte della clientela (esigenze di consumo che comportano spese anche rilevanti, la necessità di integrare il proprio reddito ovvero di avere immediate disponibilità economiche e l’esigenza di supportare i figli nell’acquisto della casa di abitazione, attraverso il versamento del necessario anticipo in contanti).
Il nuovo comma 12 dell’articolo 11-quaterdecies citato riduce anzitutto da 65 a 60 anni l’età minima per accedere al prestito vitalizio ipotecario.
Inoltre, ferma restando la formulazione vigente, si specificano quali eventi possono dar vita al rimborso integrale del debito in un’unica soluzione, e cioè:
- morte del soggetto finanziato;
- trasferimento in tutto o in parte della proprietà o di altri diritti reali o di godimento sull’immobile dato in garanzia;
- compimento di atti che ne riducano significativamente il valore, inclusa la costituzione di diritti reali di garanzia a favore di terzi che vadano a gravare sull’immobile.
In tal modo si intende evitare che, durante il periodo di finanziamento, il mutuatario possa alterare le condizioni iniziali alla base delle quali il finanziamento era stato concesso, nonché il valore dell’immobile in garanzia, potendo ledere il diritto e la capacità del finanziatore a vendere l’immobile.
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