L’Assegno Sociale è una prestazione assistenziale INPS destinata a coloro che, avendo raggiunto i 67 anni di età, non possiedono tuttavia i contributi necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. E’ necessaria la residenza continuativa in Italia da almeno 10 anni e non superare determinate soglie di redditi.
L’importo pieno, in caso di redditi personali uguali a zero, per il 2025, è di euro 538,69, pagato per tredici mensilità, esente Irpef.
Tale importo varia in base ai redditi personali e/o coniugali.
Si perde il diritto all’assegno sociale se con i propri redditi si supera:
euro 7.002,97 per chi non è coniugato
euro 14.005,94 per chi è coniugato
Redditi rilevanti:
- pensioni italiane ed estere
- redditi da lavoro dipendente e autonomo
- redditi da terreni ed immobili, esclusa la casa di abitazione
- interessi bancari, postali, dei BOT, dei CCT e dei titoli di stato
- altri redditi non assoggettabili ad irpef (ad esempio voucher)
- l’importo percepito per la vendita di un immobile (rileva per il solo anno in cui si effettua la vendita)
- assegni periodici corrisposti dall’ex coniuge
- redditi esenti da imposte, quali prestazioni assistenziali erogate dallo Stato (pensioni per invalidità civile, cecità civile, sordità), pensioni di guerra, rendite vitalizie erogate dall’INAIL
- assegno sociale eventualmente corrisposto al coniuge
Redditi non rilevanti
- trattamenti di fine rapporto
- reddito della casa di abitazione e relative pertinenze
- i trattamenti di famiglia
- 1/3 dell’importo della pensione liquidata esclusivamente secondo il sistema contributivo
- le indennità di accompagnamento di ogni tipo
- le indennità di comunicazione per i sordomuti
I redditi devono essere:
- effettivamente percepiti
- valutati in base al criterio di competenza, riferendoli cioè agli anni in cui sono stati percepiti (o dovevano essere percepiti, se riscossi successivamente)
- al netto dell’Irpef, dell’addizionale regionale e comunale, e dei contributi previdenziali.
Possono avere diritto all’assegno sociale, se residenti in Italia:
- i cittadini italiani;
- i cittadini comunitari iscritti all’anagrafe del Comune di residenza;
- i cittadini extracomunitari familiari di cittadino comunitario (articolo 19, commi 2 e 3, decreto legislativo 30/2007);
- i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e ai cittadini stranieri o apolidi titolari dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria.
Come e quando fare la domanda
Infine una precisazione sulla decorrenza: dal mese successivo al compimento dei 67 anni e comunque, sempre successivamente alla presentazione della domanda, se il requisito anagrafico risulta maturato.
Fonte: www.patronato.acli.it