A dicembre importo aggiuntivo di €. 154,94 sulle pensioni

Sono le vecchie 300 mila lire l’importo aggiuntivo che spetta dal 2001 a particolari categorie di pensionati, lo prevedeva L’art. 70, comma 7, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 (Legge finanziaria 2001) ha previsto a partire dal 2001  un importo aggiuntivo pari a Euro 154,94 (Lire 300.000).

Viene corrisposto, generalmente con la tredicesima mensilità, in presenza di particolari condizioni reddituali, ai titolari di una o più pensioni il cui importo complessivo non supera l’importo annuo del trattamento minimo del fondo pensioni lavoratori dipendenti maggiorato dell’importo aggiuntivo stesso.

 

Sul modello ObisM, il certificato di pensione , é riportata apposita dicitura con l’indicazione che l’importo aggiuntivo, corrisposto a dicembre, è stato determinato in misura provvisoria in attesa della verifica reddituale.

L’importo aggiuntivo non costituisce reddito e, pertanto, non è certificato nell’imponibile fiscale della pensione e non deve essere dichiarato per la corresponsione delle prestazioni previdenziali e assistenziali.

I PENSIONATI ESCLUSI

Non spetta ai titolari di:

  • invalidità civile (cat. INVCIV);
  • pensione sociale (cat. PS);
  • assegno sociale (cat. AS);
  • rendita facoltativa di vecchiaia (cat. VOBIS) o di invalidità (cat. IOBIS);
  • pensione di vecchiaia (cat. VMP) o di invalidità (Cat. IMP) a favore delle casalinghe;
  • pensione di vecchiaia, di invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli Enti pubblici creditizi (cat. VOBANC, IOBANC e SOBANC);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario (cat. VOCRED);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo (cat. VOCOP);
  • assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie (cat. VOESA);
  • indennizzo per attività commerciale (cat. INDCOM) (Circ. 183 del 18.10.2001);
  • pensione erogate ai dirigenti iscritti all’ex fondo INPDAI (cat. VDAI, IDAI e SDAI) (circ. n. 144 del 25.10.2004).

Sono esclusi, inoltre, i titolari di pensione di categoria diversa da quelle suindicate qualora si tratti di:

  • pensione eliminata;
  • pensione supplementare;
  • pensione detassata per convenzione contro la doppia imposizione;
  • pensione con sostituzione dello Stato o rivalsa degli Enti locali;
  • pensione con pagamento localizzato presso uffici pagatori di Sede (999, E9E, ELI, ELB, MOB, RED, INV, 99V, Z4E, INE, EST, 94Z, 99R);
  • assegno di invalidità scaduto e non rinnovato;
  • pensione ai superstiti con l’intestatario scaduto (Circ. 183 del 18.10.2001);
  • pensioni con importo a dicembre uguale a zero (circ. 119 del 14.12.2005).

IMPORTO DELLE PENSIONI

Sulla base dell’importo complessivo delle pensioni memorizzate sul Casellario centrale dei pensionati viene stabilito se, indipendentemente dagli altri eventuali redditi posseduti dal pensionato e dal coniuge, sussiste il diritto all’importo aggiuntivo (vedi tabelle limiti pensione).
L’importo aggiuntivo non spetta, se l’importo complessivo delle pensioni supera l’importo annuale del trattamento minimo maggiorato dell’importo aggiuntivo.

L’importo aggiuntivo spetta in misura parziale, cioè fino a concorrenza del predetto limite se l’importo delle pensioni risulta annuo del trattamento minimo e l’importo annuo del trattamento minimo maggiorato di 154,96 euro.
L’importo aggiuntivo spetta in misura intera se l’importo complessivo delle pensioni è minore o uguale all’importo annuo del trattamento minimo.

In ogni caso la corresponsione è subordinata all’accertamento dei requisiti reddituali.

I LIMITI DI REDDITO

L’importo aggiuntivo spetta, in misura intera o parziale, se il pensionato è in possesso di:

  • redditi personali, per un importo non superiore a una volta e mezza il trattamento minimo;
  • redditi cumulati con il coniuge, se coniugato o non effettivamente e legalmente separato, per un importo non superiore a tre volte il medesimo trattamento minimo (Circ. 68 del 20.3.2001).

N.B. L’importo aggiuntivo non spetta, se il pensionato coniugato, possiede redditi propri superiori al limite previsto per il pensionato solo anche se il reddito, cumulato con quello del coniuge, risulta essere inferiore al limite previsto per i soggetti coniugati.
I redditi da dichiarare sono quelli assoggettabili all’Irpef percepiti dal titolare e dal coniuge per lo stesso anno in cui deve essere erogata la prestazione.

IL PAGAMENTO

Viene corrisposto dall’Inps con la tredicesima mensilità ovvero, in assenza di tredicesima, con l’ultima mensilità corrisposta nell’anno.

Con la rata di dicembre viene corrisposto:

  • l’importo aggiuntivo in misura provvisoria per l’anno in corso, se spettante;
  • l’importo aggiuntivo per l’anno precedente, se spettante e non corrisposto;
  • il conguaglio di quanto erogato in misura provvisoria per l’anno precedente se, sulla base dei redditi, risulta spettante un diverso importo.

Ai pensionati titolari di prestazioni non erogate dall’Inps, il pagamento viene corrisposto dall’Ente individuato dal Casellario centrale dei pensionati, negli stessi termini e con le medesime modalità previste dalla norma.

Per le pensioni eliminate nel corso dell’anno la quota di importo aggiuntivo spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta a cura della Sede agli eredi (se eliminate per decesso) o al titolare della pensione eliminata (nel caso di revoca per cessato diritto).

I pensionati possono verificare il diritto alla prestazione assistenziale presso il Patronato Acli

fonte sito Inps.it