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Il deambulatore è detraibile

In riferimento al mod. 730/2014 vorrei sapere se una persona anziana, ma non disabile, può indicare la spesa per l’acquisto di un deambulatore nella casella E1 del mod. 730, e, in caso affermativo, quale documentazione deve avere (fattura, scontrino, richiesta di un medico, ecc)?

La spesa può essere tranquillamente detratta al rigo E1 in quanto, sebbene non vi sia la certificazione dell’invalidità, si tratta pur sempre dell’acquisto di un dispositivo medico atto a favorire la deambulazione. In questi casi però, ai fini della detrazione, è necessario che:

1. dallo scontrino o dalla fattura risulti il soggetto che sostiene la spesa e la descrizione del dispositivo medico (la generica dicitura “dispositivo medico” non consente la detrazione);

2. il prodotto risponda alla definizione di dispositivo medico contenuta negli artt. 1, comma 2, dei tre Decreti Legislativi di settore (n. 507/92,n. 46/97, n. 332/00) e riporti la marcatura CE che ne attesta la conformità alle direttive europee (93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE). Quest’ultima indicazione comporta la necessità di conservare, oltre al documento di spesa, la documentazione dalla quale risulti che il prodotto acquistato ha la marcatura CE (confezione del dispositivo acquistato, oppure la scheda del prodotto o un’attestazione del produttore).

a cura del Caf Acli

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