Il “Decretone” introduce due nuove tipologie di riscatto contributivo

Tra le varie novità previdenziali, il Decreto legge su “Quota 100 e Reddito di cittadinanza” ha introdotto due nuove possibilità di riscatto dei contributi per i lavoratori dipendenti del settore pubblico e privato, e per gli autonomi e parasubordinati.
La prima tipologia di riscatto, rivolta esclusivamente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione, prevede la facoltà di riscattare i periodi non coperti da contribuzione e non soggetti ad alcun obbligo contributivo.
I periodi ammessi a riscatto devono collocarsi prima del 29 gennaio 2019, data di entrata in vigore del DL 4/2019, e devono obbligatoriamente essere compresi nel periodo che intercorre tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo, accreditato a qualunque titolo nelle forme assicurative interessate.
Il riscatto può riferirsi ad un periodo massimo di cinque anni, anche non continuativi.
Questa nuova facoltà di riscatto è prevista in via sperimentale per il triennio 2019/2021, e la relativa domanda può essere presentata non solo dal lavoratore interessato o dai suoi superstiti, ma anche dai suoi parenti ed affini entro il secondo grado.
I periodi riscattati saranno validi sia ai fini del diritto della pensione che per la sua misura.
L’onere complessivo, detraibile dall’IRPEF nella misura del 50%, verrà determinato applicando alla retribuzione media degli ultimi 12 mesi l’aliquota contributiva di finanziamento.
Per esempioun dipendente privato con una retribuzione media lorda di 1.800 euro al mese dovrebbe sostenere un onere di circa 7.128 euro per il riscatto di un anno.
Il versamento potrà essere effettuato in un’unica soluzione oppure in un massimo di 60 rate mensili, di importo non inferiore a 30 euro, senza interessi.
Nel settore privato anche il datore di lavoro potrà sostenerne l’onere, destinando a tal fine i premi di produzione spettanti al lavoratore.
La seconda innovativa previsione normativa prevede, invece, una diversa modalità di calcolo dell’onere di riscatto dei periodi di studi universitari che si collochino in periodi valutabili con il metodo di calcolo contributivo.
Tale facoltà, inizialmente limitata ai soggetti con un’età inferiore ai 45 anni, con la legge di conversione del c.d. “decretone” (L. 26/2019) è estesa a tutti senza alcun limite di età.
Il calcolo agevolato della somma da pagare consiste nel prendere a riferimento non la retribuzione media riferita all’ultimo anno di lavoro, ma il minimale retributivo previsto per le Gestioni Speciali degli Artigiani e dei Commercianti (pari a 15.878 euro per l’anno 2019) e applicando a quest’ultimo l’aliquota di computo del 33% prevista nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Ad esempio: un quarantenne con una retribuzione annua lorda di 50.000 euro che voglia riscattare una laurea quadriennale che si collochi tra il 1° novembre 1997 ed il 31 ottobre 2001, in base alla nuova normativa, potrebbe sostenere un onere complessivo di 20.958,96 euro anziché di 66.000 euro.
La domanda va presentata per via telematica all’Inps.
Per quanto riguarda il pagamento, rimangono invariate le regole sulla possibilità di rateizzazione in 120 rate e sulla detrazione fiscale.

Fonte: www.patronato.acli.it