Imu terreni agricoli la rata di acconto 2015 scade il 30 Ottobre – Variate le regole di esenzione

Boccata d’ossigeno sull’Imu dei terreni agricoli. Il Decreto Enti Locali 78/2015, approvato in via definitiva alla Camera, ha infatti prorogato al prossimo 30 ottobre il versamento della prima rata dell’imposta, da effettuarsi (senza l’applicazione di sanzioni e interessi) con le nuove regole introdotte a gennaio dal Dl 4/2015.

Come si ricorderà, prima dello scorso 10 febbraio (scadenza fissata per il versamento dell’imposta 2014 sui terreni ex montani non più esenti), il criterio di assoggettamento era variato a distanza di poco tempo: a fine novembre, infatti, un primo Dl del Governo aveva impartito il prelievo in base all’altitudine del Comune certificata sull’elenco dell’Istat, considerando come “altitudine” quella del centro dov’è collocata la sede del municipio.

La totale esenzione, quindi, veniva mantenuta per quei terreni che ricadono nel territorio di Comuni situati ad altezze superiori ai 600 metri sul livello del mare.

Viceversa tra i 600 metri e i 281 metri restavano esenti soltanto i terreni posseduti da coltivatori diretti oppure da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza.

Infine, per le altitudini pari o inferiori ai 280 metri tutti i terreni venivano assoggettati a tassazione, ferme restando le pur valide agevolazioni riservate ai terreni agricoli di imprenditori e coltivatori diretti. Questi in effetti sono assoggettati ad Imu solo per la parte di valore eccedente i 6.000 euro, con le seguenti riduzioni, di importo decrescente all’aumentare del valore dell’immobile:

1. del 70% dell’imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 6.000 euro e fino a euro 15.500;
2. del 50% di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 15.500 euro e fino a 25.500 euro;
3. del 25% di quella gravante sulla parte di valore eccedente i 25.500 euro e fino a 32.000 euro.

Successivamente a gennaio è spuntato il suddetto decreto 4/2015, quello attualmente in vigore, tramite il quale le precedenti regole sono state “sconfessate” in favore di un sistema un po’ più immediato e semplificatore, che appunto dovrà essere preso in considerazione per il calcolo della rata d’acconto 2015 slittata a fine ottobre.

Di per sé il riferimento all’elenco dell’Istat (pubblicato da Il Sole 24 Ore) è rimasto immutato, ma a differenza di prima il dato da prendere in considerazione non è più quello dell’altitudine al centro, bensì quello della classificazione del Comune in base alle tre macro-aree denominate “Totalmente montano” (sigla “T”), “Parzialmente montano” (sigla “P”), e “Non montano” (sigla “NM”).

Morale: in base alle disposizioni del secondo Dl n. 4/2015, i terreni che si trovano in Comuni identificati con la sigla “T”, compresi gli incolti, sono rimasti comunque esenti da imposta senza nessuna distinzione. All’opposto sono assoggettati ad imposta (ferme restando le agevolazioni sopra richiamate per i terreni di valore fino a 6.000 euro) gli appezzamenti dei Comuni classificati come “NM”.

Per quanto riguarda invece la “terra di mezzo” dei Comuni “parzialmente montani”, l’esenzione resta valida esclusivamente per i terreni posseduti e condotti da coltivatori diretti oppure da imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti alla previdenza.

Di conseguenza il solo possesso, o la sola conduzione, del terreno, senza che sussista l’altro requisito, non sono sufficienti per far scattare l’esenzione. Oltretutto il requisito della conduzione deve risultare da atti scritti o da documenti previsti a fini amministrativi dalla disciplina di settore.

Riassumendo: i terreni soggetti ad imposta secondo le regole riscritte del Dl di gennaio, anche se nel 2014 sono stati esenti dal versamento, dovranno pagare l’acconto.

Prendiamo ad esempio Catanzaro, la cui altitudine al centro è di 320 metri sul livello del mare. In base al decreto di novembre, un terreno posseduto e condotto in quel Comune da un coltivatore diretto o da un imprenditore agricolo professionale, sarebbe stato esente da imposta, proprio perché ubicato nella fascia intermedia fra i 600 e i 280 metri. Sulla base invece del Dl 4/2015, che accantona il dato dell’altitudine e pone al centro quello della classificazione “T”, “P” o “NM”, lo stesso terreno è soggetto a versamento, visto che Catanzaro rientra nella categoria dei Comuni “non montani”. In questo caso quindi il terreno, pur esentato dall’imposta per il 2014, comincia ad essere imponibile nel 2015.

Caf Acli