Pensioni lavoratori precoci 2019: novità e requisiti

Il Decreto legge su Quota 100 e Reddito di cittadinanza introduce anche importanti modifiche alla disciplina della pensione anticipata per i lavoratori cosiddetti “precoci”.
Quali sono le novità?
A partire da quest’anno e fino al 31/12/2026 viene sospesa l’applicazione degli adeguamenti legati alla speranza di vita.
Pertanto il requisito contributivo dei 41 anni richiesto per l’accesso alla pensione come precoce, non verrà adeguato agli incrementi per aspettativa di vita, stabiliti con decorrenza negli anni 2019, 2021, 2023 e 2025, ma rimarrà “congelato” fino alla fine dell’anno 2026.

Altra novità è che la decorrenza della pensione slitterà di tre mesi dalla maturazione dei requisiti e delle condizioni richiesti, per via dell’introduzione della finestra mobile trimestrale.

Ricordiamo che questo canale di accesso agevolato alla pensione anticipata è stato introdotto dalla Legge di Bilancio del 2017 per i lavoratori e le lavoratrici dipendenti con almeno 12 mesi di contributi da lavoro effettivo prima del 19° anno di età, che si trovino in una delle seguenti condizioni:

  • disoccupati a seguito di licenziamento, dimissioni per giusta causa o risoluzione consensuale, che abbiano terminato da almeno 3 mesi il godimento della prestazione di disoccupazione;

  • lavoratori che assistono da almeno 6 mesi il coniuge, un parente di primo grado convivente con handicap in situazione di gravità (c. 3 art. 3 l. 104/92), oppure un parente o un affine entro il secondo grado convivente, a condizione che i genitori o il coniuge abbiano compiuto i 70 anni o siano invalidi o siano deceduti;

  • invalidi civili, con grado di invalidità accertata pari o superiore al 74%;

  • lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni negli ultimi dieci o sei anni negli ultimi sette attività lavorative per le quali è richiesto un impegno tale da rendere particolarmente difficoltoso e rischioso il loro svolgimento in modo continuativo (vedi tabella);

  • aver svolto lavori usuranti, come individuati nella specifica disciplina del 2011.

Fonte: www.patronato.acli.it